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Il militare può trasformare in B&B l’alloggio di servizio?

lentepubblica.it • 29 Giugno 2017

militariLa Cassazione – con la sentenza 31684 – si è espressa sul caso di un maresciallo dell’aeronautica, accusato di truffa militare, poiché, a Siracusa, aveva convertito in bed and breakfast un alloggio di servizio assegnatogli per uso esclusivo di abitazione.


La consolidata lezione di legittimità a margine della truffa di cui all’art. 640 c.p., come è noto, è nel senso che il danno altrui di essa costitutiva deve essere di natura esclusivamente patrimoniale ed economica. Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre la perdita definitiva del bene da parte della stessa.

 

È da escludersi, più nello specifico, che il danno possa, nella concreta fattispecie, essere ricondotto al lucro cessante in capo all’amministrazione militare, e cioè al mancato guadagno per una diversa locazione ad altro militare, sia perché non provata la reale possibilità di una tale ipotesi, sia perché risulta agli atti che al concessionario dell’alloggio per cui è causa succeduto all’imputato è stato richiesto un canone inferiore a quello pagato dal prevenuto.

 

Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto:

 

“nel delitto di truffa militare di cui all ‘art. 234 c.p.m.p., del tutto analogamente a quando disposto dalla truffa di cui all ‘art. 640 c.p., mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l’elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l’effetto di produrre – mediante la “cooperazione artificiosa della vittima” che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa”.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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